Assistenza vendita e acquisto animali

L’emozione per la scelta del cucciolo deve fare i conti con un importante aspetto pratico: la selezione dell’allevamento o del rivenditore a cui rivolgersi! Ci si auspica sempre che non ci siano problemi di salute, ma è sempre meglio tutelarsi..

GARANZIE NELLA COMPRAVENDITA DI CUCCIOLI

Sia che tu sia un allevatore/rivenditore, sia che tu sia un acquirente alla ricerca di un cucciolo, è sempre opportuno chiarire le garanzie sottese alla compravendita, ed ottenere la miglior tutela.

L’acquisto di un cucciolo può soddisfare diverse esigenze: affezione/compagnia, riproduzione o partecipazione alle competizioni: ad ogni utilità devono essere riservate le opportune garanzie

Collaboriamo stabilmente con allevamenti riconosciuti ENCI, offriamo una tutela a 360° agli allevatori, rivenditori ed acquirenti.

SENTENZE GARANZIE VIZI COMPRAVENDITA ANIMALI

Il crescente ruolo che negli ultimi decenni hanno assunto gli animali da compagnia nella società contemporanea ha indotto uno speciale rafforzamento della loro tutela giuridica. Il rafforzamento è attuato, principalmente, con la l. 14 agosto 1991, n. 281, (c.d. “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”) e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la L. 4 novembre 2010 n. 201, oltre al ruolo crescente della giurisprudenza di merito.

CASSAZIONE CIVILE SEZ II, 25/09/2018, N. 22728 ha enunciato i seguenti principi:

“La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto”;

– “Nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto”.

CASSAZIONE CIVILE – ORDINANZA 6 Dicembre 2022, n. 35844: ha ribadito il medesimo principio: “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo”. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto“.

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