ALLEVAMENTO AMATORIALE E FISCO. COME SI ORIENTA LA GIURISPRUDENZA?

Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO – Sentenza n. 126/2022

Il sig. X riceveva avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate accertava un reddito complessivo superiore a quello dichiarato. La rettifica era stata condotta mediante indagini bancarie che disvelavano l’esercizio di attività “allevamento dei cani” di cui i competenti uffici fiscali sarebbero rimasti all’oscuro.

La difesa di parte ricorrente ritiene non sussistano i presupposti per la qualificazione di “imprenditore agricolo” ai sensi della legge n. 349 del 1993 (Norme in materia di attività cinotecnica), atteso che a tal fine l’attività di allevamento cani dovrebbe rivestire una serie di requisiti (5 fattrici e cuccioli annui non inferiori a 30 unità) nel caso di specie pacificamente non rinvenibili. Di conseguenza, sempre nella prospettiva di parte ricorrente, l’attività dovrebbe essere qualificata come meramente “amatoriale” e dunque non essere soggetta a tassazione alcuna in quanto trattasi di vendita di cuccioli a titolo esclusivamente personale.

A tale doglianza i giudici rispondono che indipendentemente dalla qualificazione di impresa agricola, l’attività economica è di fatto esercitata pertanto è soggetta all’art. 53 Cost ed a una forma di tassazione, in virtù di:

a) l’art. 55 del TUIR (DPR n. 917 del 1986) secondo cui: “Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., … anche se non organizzate in forma d’impresa”. Nell’art. 2195 c.c. pacificamente rientra l’attività di cui si discute, essendo la stessa diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi;

b) l’art. 4, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, in materia di IVA, il quale stabilisce a sua volta che: “Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali di cui agli articoli 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa”;

c) la risoluzione ministeriale n. 550326 del 24 novembre 1988, la quale definisce i criteri di professionalità ed abitualità che “sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini i cennati presupporti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale”.

La Corte ritiene elementi utili a caratterizzare la “regolarità, sistematicità e ripetitività”:

  • L’iscrizione all’E.N.C.I.;
  • La presenza di un sito internet attivo dal quale si desume “l’intensa attività”.