SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, sezione 2, numero provv.: 2025/02147

Il caso: il Sig. X è proprietario di un terreno agricolo ed ha realizzato, senza titolo, opere edilizie per l’attività di allevamento/custodia cani da caccia. Il Comune, preso atto dello stato dei luoghi, ha ordinato la demolizione delle opere che, nello specifico, sono di “pavimentazione (…) ed un piazzale sul quale erano stati collocati, (…) n° 3 multibox e recinti metallici”.
Il Comune ha rinnovato (anche dopo audizione degli interessati) il diniego assumendo che:
– in virtù della vigente legge regionale è consentito “al solo imprenditore agricolo (e non al semplice amatore) l’edificazione di annessi rustici nelle zone destinate all’agricoltura
– il regolamento Comunale nulla dispone in merito, ed il divieto di localizzare strutture per il ricovero degli animali nei centri abitati non obbliga, di contro, il Comune a consentirli nelle aree agricole;
– le opere realizzate senza titolo, non sono sanabili in quanto il sig. X non riveste la qualifica di imprenditore agricolo.
Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune asserendo che:
- Il divieto di esercitare attività cinotecnica all’interno dei centri abitati è dettato al fine di “tutelare la quiete pubblica, la sicurezza urbana ed il benessere animale”,
- Le regole urbanistiche invece sono finalizzate ad assicurare che gli interventi edificatori si armonizzino con la destinazione agricola del territorio
“Pertanto, l’obbligo di svolgere l’attività cinotecnica – species dell’attività di allevamento di animali – fuori dai centri abitati non implica che debba essere incondizionatamente garantita, in area rurale, la libertà di edificare manufatti funzionali a tale scopo”.
In concreto, comunque, la disciplina urbanistica dettata dal Comune non produce l’effetto di inibire l’attività cinotecnica amatoriale in area agricola, che potrà sempre essere esercitata in strutture regolarmente edificate, o all’interno dei manufatti di carattere precario consentiti ai sensi delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano regolatore.