SENTENZE CINOFILIA

Il crescente ruolo che negli ultimi decenni hanno assunto gli animali da compagnia nella società contemporanea ha indotto uno speciale rafforzamento della loro tutela giuridica. Il rafforzamento è attuato, principalmente, con la l. 14 agosto 1991, n. 281, (c.d. “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”) e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la L. 4 novembre 2010 n. 201, oltre al ruolo crescente della giurisprudenza di merito.

CASSAZIONE CIVILE SEZ II, 25/09/2018, N. 22728 ha enunciato i seguenti principi:

“La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto”;

– “Nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto”.

CASSAZIONE CIVILE – ORDINANZA 6 Dicembre 2022, n. 35844: ha ribadito il medesimo principio: “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo”. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto“.

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA 4299/2017

La sentenza è stata resa ad un allevamento amatoriale (di gatti) che deteneva nella propria abitazione 5 gatti (due fattrici e tre gatti maschi adulti), oltre ad un cucciolo, con finalità di allevamento amatoriale, al quale un’ordinanza comunale disponeva l’immediata dismissione dell’allevamento e la pulizia e sanificazione delle aree interne ed esterne dell’edificio, in quanto non autorizzato dal Servizio veterinario dell’A.U.S.L.

Il Consiglio di Stato ha ravvisato il fondamento dell’ordinanza comunale nel perseguimento di obiettivi di “igiene e sanità pubblica”, subordinando al contempo la possibilità di detenzione di animali da affezione «al rispetto delle norme igienico sanitarie e del benessere animale, rimarcando il divieto di detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi».

A nulla, pertanto, sono valse le obiezioni dell’allevatore secondo cui il suo allevamento fosse amatoriale, pertanto non soggetto ad autorizzazione.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 7285/2021

Questa interessante sentenza, diversamente dalle altre, non obbliga l’allevatore al risarcimento del danno, ma solo ad una riduzione di prezzo. Vediamone i motivi.

In primo grado l’allevatore è stato condannato sia ad una riduzione del prezzo che al totale risarcimento delle spese veterinarie sostenute (oltre 6.600 euro). In Appello la sentenza è stata riformata, prevedendo che l’allevatore dovesse versare una riduzione del prezzo di vendita del cucciolo.

L’acquirente, in Cassazione, sostiene che in base all’art. 1494 c.c., è a carico del venditore l’onere della prova liberatoria della colpa, essendo escluso l’obbligo della garanzia solo se il venditore provi di avere ignorato i vizi senza sua colpa, e che invece la corte territoriale ha ritenuto inesistente la colpa non solo contraddittoriamente qualificando la predisposizione displastica come presente al momento della vendita, ma anche senza considerare che la predisposizione displasica di uno dei genitori del cane avrebbe dovuto condurre la venditrice a svolgere gli stessi approfonditi accertamenti sull’altro genitore del cane venduto

Il CTU ha precisato che la displasia è una malformazione congenita diagnosticabile a partire dai tre mesi e mezzo con appositi accertamenti. Doveva pertanto ritenersi che il cane fosse già affetto dalla malattia al momento della vendita ma che la malattia medesima non si fosse ancora manifestata. La la venditrice, pur consapevole della predisposizione genetica della razza a contrarla, non ne fosse consapevole al momento della vendita.

Inoltre il veterinario (consigliato dall’allevatore) aveva omesso lo svolgimento delle indagini necessarie per la diagnosi tempestiva della patologia, prevenendo così l’aggravamento e gli inevitabili a quel punto interventi correttivi.

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